Art. 4.
(Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili).

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, è istituita l'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili, di seguito denominata «Agenzia», con compiti di coordinamento interministeriale, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.
      2. L'Agenzia, di intesa con il Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo

 

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5, nonché con l'eventuale partecipazione finanziaria di soggetti terzi, promuove:

          a) la realizzazione del sistema informativo nazionale relativo alle politiche giovanili, in collaborazione con i coordinamenti regionali «Informagiovani»;

          b) la diffusione dei dati, al fine di favorire la qualità degli interventi e dei servizi per le giovani generazioni;

          c) l'avvio di ricerche e di indagini sulla condizione giovanile in collaborazione con istituti, centri studi, fondazioni, enti di ricerca ed università, finalizzati alla programmazione di interventi innovativi di politica giovanile;

          d) l'instaurazione di relazioni con le strutture della Unione europea competenti per lo sviluppo di iniziative per i giovani e con gli altri organismi internazionali giovanili;

          e) l'incentivazione alla realizzazione di iniziative e programmi di scambio e di educazione informale promossi dalla Unione europea;

          f) lo sviluppo di reti tra le associazioni e le aggregazioni giovanili a carattere locale, nazionale ed internazionale;

          g) il potenziamento di interventi volti alla diffusione di informazioni a favore delle amministrazioni locali ai fini dell'attuazione della presente legge;

          h) la valutazione di progetti sperimentali innovativi a valenza nazionale ed internazionale presentati da associazioni e aggregazioni di giovani, volti alla realizzazione di iniziative secondo gli obiettivi stabiliti nel Piano.

      3. L'Agenzia costituisce il riferimento per tutte le amministrazioni statali, che provvedono al riguardo con la nomina di un proprio rappresentante delegato, interessate alla determinazione di indirizzi, alla programmazione strategica ed alla realizzazione operativa di programmi, progetti ed iniziative nel settore.
      4. L'Agenzia ha funzione di sostegno tecnico, di accompagnamento, di tutoraggio

 

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e di monitoraggio nei confronti delle associazioni ed aggregazioni giovanili per la progettazione e la realizzazione delle rispettive iniziative, e può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture qualificati, pubblici e privati, da individuare nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie sugli appalti pubblici di sevizi.
      5. L'Agenzia è composta da un direttore, da un vice direttore con funzioni di coordinamento interministeriale e da dieci esperti. Il direttore dell'Agenzia ed il vice direttore sono nominati con le modalità di cui all'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, tra soggetti in possesso di una comprovata qualificazione professionale.
      6. I dieci esperti di cui al comma 5 sono nominati: cinque dal presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, sentiti i Ministri interessati, e cinque dal Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5.
      7. Ai fini della realizzazione di politiche in favore dei giovani, l'ISTAT provvede annualmente alla elaborazione di specifici dati informativi sulla base di una apposita convenzione con il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.
      9. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Agenzia trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione dettagliata su tutte le attività svolte, integrata da un rapporto del Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5.
      10. Ai componenti dell'Agenzia, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 

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      11. Le spese per le attività dell'Agenzia e quelle sostenute per le finalità di cui al comma 7, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 3 nei limiti della quota del 25 per cento riservata ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, alle attività dell'Agenzia.